Le prime testimonianze sulla nascita dei Templari non consentono di definire con certezza se essi si fossero aggregati sulla base di una regola precisa. Solo durante il Concilio di Troyes del 1129 essi assunsero una regola, come era consuetudine per gli ordini monastici, avallata anche dall’appoggio di Bernardo di Chiaravalle, sostanzialmente basata su alcuni elementi della Regola benedettina nella versione utilizzata dalla congregazione cistercense di cui Bernardo faceva parte.
Della Regola Templare originale possediamo alcuni esemplari, redatti in latino, in quel periodo storico lingua ufficiale usata nei testi formali, religiosi e laici. Stesure successive privilegiano invece la lingua francese antica. I testi che ci sono pervenuti conservano le tracce di un rimaneggiamento: agli originali cinquanta capitoli, formalmente conclusi dall’esortazione di osservanza rivolta ai destinatari, risultano aggiunti altri ventidue capitoli, una sorta di appendice, dotata di un secondo prologo.
I tre classici voti degli ordini monastici – povertà, obbedienza e castità – non risultano esplicitamente espressi. La formulazione della castità appare solo nei capitoli dell’appendice e sembra soprattutto volta a scoraggiare la convivenza fra fratres e sorores (cap. 56), implicitamente ammessa però come usanza pregressa, da evitare per il futuro. Risulta esplicito il consenso all’ingresso degli uomini sposati (cap. 55) e alla possibilità di un’adesione temporanea all’Ordine, sostanzialmente inconciliabile con una castità permanente. Si scoraggia poi, sempre in appendice, la frequentazione e l’intimità con donne, madri comprese (cap. 72). In merito alla povertà, si esortano i cavalieri a donare tutti i loro beni (solo metà se sposati) a sostegno dell’Ordine, consentendo però il possesso di terre e l’asservimento di uomini e agricoltori (cap. 51).
In altri testi posteriori si ammette, anzi si giustifica, la pratica del bottino di guerra. In relazione all’obbedienza, appare chiaro l’intento di conservare una disciplina collettiva, con limiti soprattutto indirizzati all’ostentazione degli abiti e degli accessori, al decoro personale, alle regole quotidiane, alla preghiera, all’alimentazione e alla solidarietà collettiva. Preciso è il divieto alla pratica di atti di violenza superflua (caccia, con esclusione del leone, e uso di archi e balestre – cap. 46 e 47). Le successive versioni della regola pervenute, redatte in francese, risultano molto più dettagliate e ricche di prescrizioni inerenti soprattutto la vita militare, risultando più adatte a un ordine ormai altamente strutturato.