© Copyright 1999-2007 O.S.M.T.J.-G.P.L.I. Ass. Culturale Senza Scopo di Lucro Rifondata Regolarmente ed Ufficialmente in Pagani il 25 Giugno 2002 Data altre Reg: 2005-1976-1932-1804. Sede Legale in Montevecchia Lecco - Ass. N° 3087 SITO AD AGGIORNAMENTO APERIODICO AI SENSI DELLA LEGGE n. 62 DEL 07.03.2001 AVVISO GENERALE A norma delle leggi Italiane, della UE, stipulazioni della Convenzione di Berna (L. 22.04.1941 n. 633) e regolamentazioni Federali U.S.A. sul diritto d'autore e dei rispettivi codici civili e penali, e' vietata la riproduzione delle opere digitali integranti questo sito telematico, consistano esse in testi, immagini e in qualsiasi altra espressione creativa, con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, telematico, per mezzo di fotocopie, stampe, microfilms, registrazioni o altro, salvo che la riproduzione non avvenga per scopi non profit e nella forma originaria senza alcuna alterazione e modificazione anche minoritariao salvo che non via sia il consenso dell' autore. |
DIFFAMAZIONE Tribunale di Lecce 24 febbraio 2001 Nel caso di diffamazione a mezzo Internet in rete è territorialmente competente il giudice civile dove si trova il server sul quale sono caricate le pagine contenenti le dichiarazioni diffamanti, salvo che manchino prove certe riguardo all'ubicazione del server, nel qual caso la competenza va radicata presso il foro del luogo di residenza del danneggiante. DIRITTO D'AUTORE Il diritto d’autore si acquista originariamente per il solo fatto della creazione dell’opera, senza che sia necessario alcun tipo di adempimento amministrativo, sia esso il deposito o la registrazione, come avviene, invece in materia di brevetti e marchi. L’autore del sito internet gode della tutela prevista dalla legge sul diritto d’autore su ogni singola parte che compone il sito, sia essa un testo, un’immagine, una musica, un filmato o una foto, in quanto l’art. 1 l.a. prevede che “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo (...) qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. Legge 18 agosto 2000, n. 248 (G. U. n. 206 del 4 settembre 2000) - Nuove norme di tutela del diritto d'autore DENOMINAZIONE A DOMINIO La sentenza del 26 febbraio 2002 del tribunale di Napoli, stabilisce che il nome a dominio è ufficialmente ricompreso tra i segni distintivi atipici e quindi nella famiglia dei diritti di proprietà intellettuale. Esso potrà quindi avvalersi della tutela ex art. 2958 c.c. in materia di concorrenza sleale. I domini, perciò, anche secondo la Registration authority, si tutelano come i marchi. Nello specifico, una società ricorrente, titolare di un marchio europeo, ha chiesto un provvedimento cautelare per inibire ad un'altra società l'utilizzazione di un nome di dominio con l'identica denominazione del marchi registrato dalla stessa ricorrente. Il giudice ha rigettato il ricorso, rilevando l'insussistenza di un principio di necessaria corrispondenza tra un marchio registrato ed un nome a dominio. (Tribunale di Firenze, Ordinanza 29 Giugno 2000- Tribunale di Pescara, Ordinanza 09 Gennaio 1997). |